Art. 10.

  Al fondo di dotazione di cui all'articolo precedente partecipano la
Cassa  per il Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20, la Regione
autonoma  della Sardegna nella misura che sara' determinata con legge
regionale,  nonche'  il  Banco di Sardegna di cui all'art. 31 e altre
aziende di credito aventi sede sociale nel territorio sardo, anche in
deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.
  Ai  fini  della partecipazione di che al comma precedente, il Banco
di Sardegna utilizza l'ammontare del fondo di dotazione della Sezione
autonoma  di  credito  industriale  di  che  al  decreto  legislativo
luogotenenziale  28  dicembre  1944, n. 417, che viene soppressa e le
cui  attivita'  e  passivita'  sono trasferite al credito industriale
sardo,   con   le  facilitazioni  indicate  nell'art.  55  del  regio
decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  e  successive disposizioni
modificatrici  e  integratrici  e  con  i  privilegi e tutte le altre
garanzie,  reali  e  personali,  che assistono le operazioni compiute
dalla Sezione stessa.