Art. 10. Al fondo di dotazione di cui all'articolo precedente partecipano la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20, la Regione autonoma della Sardegna nella misura che sara' determinata con legge regionale, nonche' il Banco di Sardegna di cui all'art. 31 e altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio sardo, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie. Ai fini della partecipazione di che al comma precedente, il Banco di Sardegna utilizza l'ammontare del fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito industriale di che al decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che viene soppressa e le cui attivita' e passivita' sono trasferite al credito industriale sardo, con le facilitazioni indicate nell'art. 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificatrici e integratrici e con i privilegi e tutte le altre garanzie, reali e personali, che assistono le operazioni compiute dalla Sezione stessa.