Art. 12.

  E'  costituito,  presso  ciascuno degli Istituti di cui al presente
capo, un "Fondo speciale" a cui sono attribuiti:
    a)  le  somme  versate  dalla Cassa del Mezzogiorno a termini del
successivo art. 19, lettera b);
    b)  gli  utili  di  gestione dei rispettivi Istituti, detratte le
somme  da  attribuire  ai  partecipanti  nella misura percentuale dei
fondi di dotazione non superiore al limite che verra' determinato dal
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nonche' una
somma  da  destinare alla costituzione di un fondo a disposizione dei
rispettivi Consigli di amministrazione per premi e borse di studio.
  Al  predetto  "Fondo  speciale"  sono  addebitate  le perdite degli
Istituti  medesimi  emergenti  dai rispettivi conti economici, previa
autorizzazione del Ministero del tesoro.
  Saranno altresi' versate:
    1)  ai  "Fondi speciali" presso l'I.S.V.E.I.M.E.R. e l'I.R.F.I.S.
le  disponibilita'  nette  che man mano riaffluiranno a seguito della
estinzione   dei  prestiti  fatti  impiegando  i  fondi  di  garanzia
costituiti  rispettivamente  presso le Sezioni di credito industriale
del  Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ai sensi degli articoli 9
e  10  del  decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti
dall'art.  15  del  decreto  legislativo  5  marzo  1948,  n.  121, e
dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonche' i fondi di
garanzia  costituiti  presso  le  Sezioni  suddette  a  termini degli
articoli  1  e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e legge 30 giugno
1952, n. 763;
    2)  al  "Fondo  speciale"  presso  il C.I.S. le somme versate nel
fondo di garanzia costituito presso la Sezione di credito industriale
del  Banco  di  Sardegna  a termini degli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo  14  dicembre  1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del
decreto  legislativo  5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge
29  dicembre  1948,  n.  1482, nonche' nel fondo costituito a termini
dell'art.  1  della  legge  9 maggio 1950, n. 261, come pure la somma
che,  a  termini  dell'art.  2  della  legge  9  maggio 1950, n. 261,
modificato  dall'art.  1  della legge 30 giugno 1952, n. 763, avrebbe
dovuto  essere  destinata  alla concessione di un nuovo prestito alla
Sezione  di credito industriale del Banco di Sardegna, da utilizzarsi
per  la concessione di finanziamenti ai sensi del decreto legislativo
14   dicembre   1947,   n.   1598,   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  I  termini  e le modalita' per l'afflusso al "Fondo speciale" delle
somme  di  che  ai  precedenti numeri 1) e 2) saranno determinati con
decreti  del Ministro per il tesoro di concerto con il Presidente del
Comitato  dei  Ministri  per  il  Mezzogiorno,  sentito  il  Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
  Le  vigenti  norme  su  l'amministrazione  e l'impiego dei fondi di
garanzia  di  che  ai  numeri 1) e 2) non si applicano alla parte dei
fondi  stessi  da versare come sopra ai "Fondi speciali" previsti dal
presente articolo.
  Ferme  restando  le garanzie che il Tesoro ha assunto per le citate
leggi  riguardo  le operazioni delle Sezioni i di credito industriale
dei   citati  Banchi,  i  relativi  versamenti  all'I.S.V.E.I.M.E.R.,
all'I.R.F.I.S.  e  al  C.I.S.  saranno  fatti  al  netto di eventuali
perdite.