Art. 16. Salvo la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al secondo comma dell'art. 14, la durata massima delle singole operazioni non puo' superare: per i mutui, i dieci anni; per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni; per le aperture di credito, i tre anni. E' ambito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno. Gli Istituti di che al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di societa' finanziarie aventi sede nelle rispettive zone di competenza territoriale e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, nonche' sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle societa' medesime. Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 per cento del rispettivo fondo di dotazione e fondo speciale, quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.