Art. 16.

  Salvo  la diversa determinazione del Comitato interministeriale per
il  credito  ed il risparmio di cui al secondo comma dell'art. 14, la
durata massima delle singole operazioni non puo' superare:
    per i mutui, i dieci anni;
    per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;
    per le aperture di credito, i tre anni.
  E'  ambito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad
un anno.
  Gli Istituti di che al presente capo possono, previa autorizzazione
del  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il risparmio,
concorrere  alla  costituzione  di  societa'  finanziarie aventi sede
nelle  rispettive  zone  di  competenza  territoriale  e  per fine di
promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, nonche'
sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle societa' medesime.
  Le  somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente
non  possono  globalmente  in alcun momento superare la misura del 10
per  cento  del rispettivo fondo di dotazione e fondo speciale, quali
risultano ogni anno dal bilancio approvato.