Art. 17. Sono estese all'I.S.E.I.M.E.R., al C.I.S. e all'I.R.F.I.S. le agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni. Le suddette agevolazioni fiscali, per quanto riflette l'I.S.V.E.I.M.E.R., sostituiscono, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, quelle accordate dalla legge 23 marzo 1940, n. 284, successivamente prorogate al 15 maggio 1955 con la legge 8 luglio 1950, n. 492.