Art. 17.

  Sono  estese  all'I.S.E.I.M.E.R.,  al  C.I.S.  e  all'I.R.F.I.S. le
agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950,
n. 445, e successive modificazioni.
  Le    suddette    agevolazioni   fiscali,   per   quanto   riflette
l'I.S.V.E.I.M.E.R.,  sostituiscono,  a partire dall'entrata in vigore
della  presente legge, quelle accordate dalla legge 23 marzo 1940, n.
284,  successivamente  prorogate  al  15  maggio  1955 con la legge 8
luglio 1950, n. 492.