Art. 20. La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione di che alla lettera a) dell'articolo precedente ed ai loro aumenti, e' fissata per ciascun istituto nella misura del 40 per cento. Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destinera' alle finalita' di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente dovranno essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni, ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 261: Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61 per cento; Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, 29 per cento; Credito industriale sardo, 10 per cento; in esse comprese sia la partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione dei fondi speciali.