Art. 20.

  La  partecipazione  della  Cassa  per  il  Mezzogiorno  ai fondi di
dotazione  di che alla lettera a) dell'articolo precedente ed ai loro
aumenti,  e'  fissata  per  ciascun  istituto nella misura del 40 per
cento.
  Le  somme che la Cassa per il Mezzogiorno destinera' alle finalita'
di  cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente dovranno essere
sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni, ai sensi della legge 9
maggio 1950, n. 261:
    Istituto  per  lo  sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61
per cento;
    Istituto  regionale  per  i  finanziamenti  alle  medie e piccole
industrie in Sicilia, 29 per cento;
    Credito  industriale sardo, 10 per cento; in esse comprese sia la
partecipazione  ai  fondi  di dotazione sia la costituzione dei fondi
speciali.