Art. 24.

  All'infuori  dei  membri  dei  Consigli  di  amministrazione  e dei
direttori  generali degli enti partecipanti non possono far parte dei
Consigli  di  amministrazione  degli Istituti di cui al presente capo
altre persone di pendenti dagli enti medesimi.
  Ai  dipendenti dello Stato, della Regione siciliana e della Regione
autonoma  della  Sardegna,  possono  essere  affidate  le funzioni di
sindaco.