Art. 29.

  Gli   Istituti  di  cui  al  presente  capo  sono  sottoposti  alle
disposizioni  del  regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375, e
successive  disposizioni  integrative  e  modificative,  nonche'  del
decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne
l'esercizio delle finzioni di vigilanza.