Art. 31. Il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, istituito con legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono fusi in un unico istituto di credito di diritto pubblico che conserva la denominazione di Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.