Art. 31.

  Il  Banco  di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con
sede  in  Cagliari, istituito con decreto legislativo luogotenenziale
28  dicembre  1944,  n.  417,  e l'Istituto di credito agrario per la
Sardegna,  con sede in Sassari, istituito con legge 5 luglio 1928, n.
1760,  sono  fusi in un unico istituto di credito di diritto pubblico
che  conserva  la denominazione di Banco di Sardegna, con sede legale
in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.