La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 1954, una imposta sulle societa' e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, ancorche' esenti da imposta di ricchezza mobile in virtu' di speciali disposizioni o assoggettati a tributi sostitutivi. Alla imposta sono assoggettate anche le societa' ed associazioni estere, considerate nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni.