Art. 10. L'imposta e' ridotta del 25 per cento nei confronti delle societa' ed enti indicati agli articoli 3, 5, 40 lettera a) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni, all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, ed all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.