Art. 10.

  L'imposta  e' ridotta del 25 per cento nei confronti delle societa'
ed  enti  indicati  agli  articoli 3, 5, 40 lettera a) e 41 del regio
decreto-legge  12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni,
all'art.  1  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
23  agosto 1946, n. 370, ed all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n.
445.