Art. 11.

  La  rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile
e  sui  fabbricati,  nonche'  l'aumento  previsto nell'art. 22, primo
comma,  del  testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio
1951,  n. 573, spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai
fini  della  imposta  istituita con la presente legge. L'Ufficio deve
notificare   alle   societa',  agli  enti  ed  alle  associazioni  la
liquidazione della imposta conseguente alla rettifica.
  Per  quanto  non  e'  diversamente  stabilito nella presente legge,
valgono  le  disposizioni  per  l'accertamento  l'applicazione  e  la
riscossione   dell'imposta   di   ricchezza  mobile,  incluse  quelle
contenute  negli  articoli 62 e 63 del testo unico 24 agosto 1877, n.
4021.