Art. 11. La rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, nonche' l'aumento previsto nell'art. 22, primo comma, del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini della imposta istituita con la presente legge. L'Ufficio deve notificare alle societa', agli enti ed alle associazioni la liquidazione della imposta conseguente alla rettifica. Per quanto non e' diversamente stabilito nella presente legge, valgono le disposizioni per l'accertamento l'applicazione e la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile, incluse quelle contenute negli articoli 62 e 63 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.