Art. 12.

  Le  societa'  e  gli enti indicati nell'art. 1 devono presentare la
dichiarazione del patrimonio e del reddito imponibili contestualmente
alla  dichiarazione  annuale  prevista  dall'art.  8  del testo unico
approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.
  Le  societa'  ed  associazioni estere considerate nel secondo comma
dell'art.  2  devono presentare le dichiarazioni entro il 31 marzo di
ogni anno.