Art. 12. Le societa' e gli enti indicati nell'art. 1 devono presentare la dichiarazione del patrimonio e del reddito imponibili contestualmente alla dichiarazione annuale prevista dall'art. 8 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573. Le societa' ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2 devono presentare le dichiarazioni entro il 31 marzo di ogni anno.