Art. 15. Per le infrazioni relative alle dichiarazioni da presentarsi ai fini dell'imposta istituita con la presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Nell'applicazione delle penalita' per infedele dichiarazione non si tiene conto delle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati. In caso di omesso o insufficiente versamento della imposta nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, si applica una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. La sopratassa e' ridotta al 5 per cento quando il versamento avvenga con un ritardo che non superi un mese.