Art. 15.

  Per  le  infrazioni  relative  alle dichiarazioni da presentarsi ai
fini  dell'imposta  istituita  con la presente legge, si applicano le
sanzioni  previste  dalle  norme vigenti per l'imposta sui redditi di
ricchezza mobile.
  Nell'applicazione delle penalita' per infedele dichiarazione non si
tiene  conto  delle  variazioni  dipendenti  da rettifica dei redditi
soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati.
  In  caso  di  omesso  o  insufficiente versamento della imposta nel
termine  stabilito  per  la  presentazione  della  dichiarazione,  si
applica una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata.
La  sopratassa e' ridotta al 5 per cento quando il versamento avvenga
con un ritardo che non superi un mese.