Art. 16.

  L'Ufficio  di  vigilanza  sulle  aziende  di  credito provvede alla
tenuta  dell'albo previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art.
8 della presente legge.
  Possono  chiedere l'iscrizione nell'albo le societa' e gli enti che
rispondano  al  requisito  indicato  alla lettera a) del citato primo
comma  dell'art.  8,  il  cui  ultimo  bilancio approvato risponda al
requisito  indicato  alla  lettera  d),  e che durante tutto il corso
dell'esercizio  al  quale tale bilancio si riferisce si trovino nelle
condizioni  indicate alle lettere b) e c). Il requisito indicato alla
lettera  d)  non  e'  richiesto  per i bilanci relativi all'esercizio
chiuso anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.
  L'Ufficio  di  vigilanza  sulle  aziende  di  credito  decide sulle
richieste  di iscrizione, con provvedimento motivato, che deve essere
comunicato  alla  societa'  o  ente richiedente entro sessanta giorni
dalla data in cui la richiesta d'iscrizione e' pervenuta.
  L'iscrizione  cessa  se  viene a mancare uno dei requisiti indicati
dalle  lettere  a),  b),  c)  e  d) del primo comma dell'art. 8 della
presente   legge.   La   cancellazione   dall'albo   viene   disposta
dall'Ufficio  di vigilanza sulle aziende di credito con provvedimento
motivato, comunicato alla societa' o all'ente.
  Contro  il  provvedimento  che  nega  l'iscrizione o che dispone la
cancellazione  la  societa'  o  ente interessato possono ricorrere al
Consiglio di Stato.
  Le  societa'  e  gli  enti  iscritti  nell'albo  devono trasmettere
all'Ufficio  di  vigilanza sulle aziende di credito copia di tutte le
modificazioni  dei  propri  statuti,  copia  del  bilancio, del conto
profitti  e  perdite,  delle  relazioni annuali nonche' le situazioni
periodiche che l'Ufficio richiede.
  L'Ufficio  di  vigilanza sulle aziende di credito a mezzo di propri
funzionari  svolge  le  ispezioni  presso  le  societa'  ed  enti che
chiedano  l'iscrizione  o  che siano iscritti nell'elenco, al fine di
accertare  i requisiti richiesti alle lettere b) e c) del primo comma
dell'art.  8,  anche  se  tali ispezioni sono richieste dal Ministero
delle finanze.