Art. 16. L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito provvede alla tenuta dell'albo previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 8 della presente legge. Possono chiedere l'iscrizione nell'albo le societa' e gli enti che rispondano al requisito indicato alla lettera a) del citato primo comma dell'art. 8, il cui ultimo bilancio approvato risponda al requisito indicato alla lettera d), e che durante tutto il corso dell'esercizio al quale tale bilancio si riferisce si trovino nelle condizioni indicate alle lettere b) e c). Il requisito indicato alla lettera d) non e' richiesto per i bilanci relativi all'esercizio chiuso anteriormente alla entrata in vigore della presente legge. L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito decide sulle richieste di iscrizione, con provvedimento motivato, che deve essere comunicato alla societa' o ente richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta d'iscrizione e' pervenuta. L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 8 della presente legge. La cancellazione dall'albo viene disposta dall'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito con provvedimento motivato, comunicato alla societa' o all'ente. Contro il provvedimento che nega l'iscrizione o che dispone la cancellazione la societa' o ente interessato possono ricorrere al Consiglio di Stato. Le societa' e gli enti iscritti nell'albo devono trasmettere all'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito copia di tutte le modificazioni dei propri statuti, copia del bilancio, del conto profitti e perdite, delle relazioni annuali nonche' le situazioni periodiche che l'Ufficio richiede. L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito a mezzo di propri funzionari svolge le ispezioni presso le societa' ed enti che chiedano l'iscrizione o che siano iscritti nell'elenco, al fine di accertare i requisiti richiesti alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 8, anche se tali ispezioni sono richieste dal Ministero delle finanze.