Art. 17.

  Le  societa',  gli enti e le associazioni indicati all'art. 1, sono
tenuti,  con  decorrenza  dal  1  gennaio  1954,  al pagamento di una
imposta  del cinque per mille sulle obbligazioni e sugli altri titoli
emessi  nello Stato. L'imposta e' dovuta anche dalle societa' e dagli
enti indicati all'art. 3.
  Le  societa',  gli enti e le associazioni hanno facolta' di rivalsa
per le obbligazioni che saranno emesse dopo l'entrata in vigore della
presente legge.
  L'imposta   e'  dovuta  per  ciascun  esercizio  finanziario  e  si
commisura sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel
corso  dell'esercizio  stesso;  nei  con  fronti  delle  societa'  ed
associazioni  estere  considerate nel secondo comma dell'art. 2 si ha
riguardo  alle  obbligazioni  e  agli  altri  titoli risultanti al 31
dicembre d'ogni esercizio finanziario. Per le obbligazioni emesse nel
secondo semestre dell'esercizio annuale della societa' o dell'ente ai
quale  il bilancio si riferisce, l'imposta e' dovuta per un ammontare
pari alla meta' del valore delle obbligazioni medesime.
  L'imposta  si  applica  sulla media dei prezzi di compenso di borsa
dei  dodici  mesi  relativi  all'esercizio  annuale  della societa' o
dell'ente.  Per  i  titoli  non quotati in borsa e per quelli che pur
essendo  quotati  non  hanno  avuto  prezzi  di compenso l'imposta si
applica sul valore nominale.
  L'imposta  e' ridotta ad un quarto nei confronti delle obbligazioni
emesse  dalle  Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle societa' e
dagli enti di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.
  Le societa' e gli enti le cui obbligazioni godono attualmente della
esenzione  da imposta di negoziazioni o sono comprese in un regime di
abbonamento,   sono   tenuti   al   pagamento   dell'imposta  per  le
obbligazioni  che emetteranno dopo l'entrata in vigore della presente
legge.
  L'imposta nei confronti delle cartelle fondiarie, edilizie, agrarie
di  miglioramento  si applica maggiorando di lire 0,10 per ogni cento
lire  di  imponibile  i  diritti  erariali  dovuti, giusta le vigenti
disposizioni,   a   titoli   di   abbonamento,   sopra   i  mutui  in
corrispondenza    de   quali   possono   emettersi   cartelle.   Tale
maggiorazione  si  applica  sopra  i  mutui  definiti successivamente
all'entrata in vigore della presente legge.