Art. 17. Le societa', gli enti e le associazioni indicati all'art. 1, sono tenuti, con decorrenza dal 1 gennaio 1954, al pagamento di una imposta del cinque per mille sulle obbligazioni e sugli altri titoli emessi nello Stato. L'imposta e' dovuta anche dalle societa' e dagli enti indicati all'art. 3. Le societa', gli enti e le associazioni hanno facolta' di rivalsa per le obbligazioni che saranno emesse dopo l'entrata in vigore della presente legge. L'imposta e' dovuta per ciascun esercizio finanziario e si commisura sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso; nei con fronti delle societa' ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli risultanti al 31 dicembre d'ogni esercizio finanziario. Per le obbligazioni emesse nel secondo semestre dell'esercizio annuale della societa' o dell'ente ai quale il bilancio si riferisce, l'imposta e' dovuta per un ammontare pari alla meta' del valore delle obbligazioni medesime. L'imposta si applica sulla media dei prezzi di compenso di borsa dei dodici mesi relativi all'esercizio annuale della societa' o dell'ente. Per i titoli non quotati in borsa e per quelli che pur essendo quotati non hanno avuto prezzi di compenso l'imposta si applica sul valore nominale. L'imposta e' ridotta ad un quarto nei confronti delle obbligazioni emesse dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle societa' e dagli enti di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge. Le societa' e gli enti le cui obbligazioni godono attualmente della esenzione da imposta di negoziazioni o sono comprese in un regime di abbonamento, sono tenuti al pagamento dell'imposta per le obbligazioni che emetteranno dopo l'entrata in vigore della presente legge. L'imposta nei confronti delle cartelle fondiarie, edilizie, agrarie di miglioramento si applica maggiorando di lire 0,10 per ogni cento lire di imponibile i diritti erariali dovuti, giusta le vigenti disposizioni, a titoli di abbonamento, sopra i mutui in corrispondenza de quali possono emettersi cartelle. Tale maggiorazione si applica sopra i mutui definiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.