Art. 18.

  Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'articolo 12 debbono
essere   indicati   la  specie,  il  numero  ed  il  valore  nominale
complessivi  dei  titoli  nonche',  per i titoli quotati in borsa, la
media dei prezzi di compenso.
  L'imposta deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale
entro il termine stabilito dall'art. 13.
  Per  le  infrazioni  concernenti  la dichiarazione ed il versamento
dell'imposta valgono le norme contenute negli articoli 14 e 15.
  Per  quanto  non diversamente stabilito nel presente titolo valgono
le  disposizioni vigenti per l'applicazione dell'imposta di ricchezza
mobile.