Art. 18. Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'articolo 12 debbono essere indicati la specie, il numero ed il valore nominale complessivi dei titoli nonche', per i titoli quotati in borsa, la media dei prezzi di compenso. L'imposta deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale entro il termine stabilito dall'art. 13. Per le infrazioni concernenti la dichiarazione ed il versamento dell'imposta valgono le norme contenute negli articoli 14 e 15. Per quanto non diversamente stabilito nel presente titolo valgono le disposizioni vigenti per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.