Art. 19. Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 8 e dall'art. 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, e' ridotto ad un mese. Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato art. 8 e' ridotto ad un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio. Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato art. 13 e' ridotto a cinque mesi.