Art. 19.

  Il  termine  di  tre  mesi previsto dal secondo comma dell'art. 8 e
dall'art.  13  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, e' ridotto ad un mese.
  Il  termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato art. 8
e'  ridotto  ad  un  mese  a  decorrere  dalla  scadenza  del termine
stabilito   dalla  legge  o  dallo  statuto  per  l'approvazione  del
bilancio.
  Il  termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato art.
13 e' ridotto a cinque mesi.