Art. 2.

  L'imposta e' commisurata al patrimonio e al reddito determinati con
i  criteri  stabiliti  dalla  presente legge ed e' dovuta per ciascun
esercizio  finanziario sulla base delle risultanze dei bilanci chiusi
nel corso dell'esercizio stesso.
  Nei  confronti  delle societa' ed associazioni estere che non siano
assoggettate  ed  assoggettabili  all'imposta  di ricchezza mobile in
base  a  bilancio, l'imposta dovuta ai sensi del comma precedente per
ciascun  esercizio  finanziario  e'  commisurata  al  capitale  ed al
reddito dell'anno solare che termina nel corso dello stesso esercizio
finanziario.