Art. 21. Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1954 l'imposta istituita con l'art. 1 e' dovuta in ragione della meta' di quella commisurata sulle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54. Nei confronti delle societa' ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2, l'imposta, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1954, e' dovuta in ragione della meta' di quella commisurata al capitale imponibile risultante al 31 dicembre 1953, ed al reddito imponibile prodotto nell'anno 1953.