Art. 21.

  Per  il  periodo  1  gennaio-30 giugno 1954 l'imposta istituita con
l'art. 1 e' dovuta in ragione della meta' di quella commisurata sulle
risultanze  dei  bilanci  chiusi nel corso dell'esercizio finanziario
1953-54.
  Nei confronti delle societa' ed associazioni estere considerate nel
secondo  comma  dell'art.  2,  l'imposta, per il periodo 1 gennaio-30
giugno  1954,  e' dovuta in ragione della meta' di quella commisurata
al  capitale imponibile risultante al 31 dicembre 1953, ed al reddito
imponibile prodotto nell'anno 1953.