Art. 23.

  Per  le  societa'  e  gli  enti,  che  si  trovino nelle condizioni
previste  dall'art.  20,  la  dichiarazione  ed  il  versamento delle
imposte  dovute  ai sensi degli articoli 21, primo comma, e 22 devono
essere effettuati entro i termini stabiliti nel citato articolo 20.
  In  tutti  gli  altri  casi, la dichiarazione e il versamento delle
imposte  di  cui al primo comma debbono essere effettuati nei termini
stabiliti dall'articolo 19.
  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge  le  societa'  ed associazioni estere considerate nel
secondo  comma  dell'articolo  2  debbono presentare la dichiarazione
contenente  gli elementi previsti negli articoli 21, secondo comma, e
22.
  Contestualmente  alla  dichiarazione  deve  essere fornita la prova
dell'avvenuto versamento delle imposte in Tesoreria.