Art. 24.

  L'imposta  del  15 per cento sulla parte di reddito che eccede il 6
per  cento  del  patrimonio  e'  ridotta,  per un periodo di 5 anni a
partire  dal  1  gennaio  1954,  del  40  per cento nei confronti dei
redditi  che,  in  virtu'  di  speciali  disposizioni  di legge, sono
temporaneamente esenti da imposta di ricchezza mobile.