Art. 24. L'imposta del 15 per cento sulla parte di reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio e' ridotta, per un periodo di 5 anni a partire dal 1 gennaio 1954, del 40 per cento nei confronti dei redditi che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, sono temporaneamente esenti da imposta di ricchezza mobile.