Art. 27.

  Per  l'imposta  di  negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla
soppressione  del  tributo,  la valutazione dei titoli non quotati in
borsa  e  di  quelli  che, pure essendo quotati, non hanno riportato,
nell'anno  precedente  a  quello  cui  si riferisce l'imposta, prezzi
ufficiali  di  compenso,  resta affidata, con le norme e la procedura
stabilite   dal  regio  decreto-legge  15  dicembre  1938,  n.  1975,
convertito  nella  legge  2  giugno  1939,  n.  739, e dalla legge 10
dicembre  1948, n. 1469, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio
ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte,
istituite  con  lo articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale
25 maggio 1945, n. 301.
  Entro  due  anni  dalla  entrata  in vigore della presente legge, i
predetti  Comitati  direttivi  dovranno  ultimare  i  procedimenti di
valutazione di cui al comma precedente.
  E'  abrogato  il  termine  di  scadenza di cui all'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1952, n. 1978.
  Resta   ferma   la  facolta'  dell'Amministrazione  finanziaria  di
concordare con i contribuenti i valori imponibili, ai sensi del primo
comma  dell'articolo  15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n.
1173, sino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione
del  ricorso  avanti le competenti Sezioni speciali delle Commissioni
provinciali delle imposte.