Art. 27. Per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla soppressione del tributo, la valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, resta affidata, con le norme e la procedura stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dalla legge 10 dicembre 1948, n. 1469, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con lo articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, i predetti Comitati direttivi dovranno ultimare i procedimenti di valutazione di cui al comma precedente. E' abrogato il termine di scadenza di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 1978. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione finanziaria di concordare con i contribuenti i valori imponibili, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, sino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti le competenti Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte.