Art. 29. Gli atti di fusione delle societa' nazionali, di qualunque tipo, regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e aventi per oggetto lo esercizio di una attivita' commerciale, nonche' le concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attivita' in societa' esistenti o da costituire, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa. L'imposta fissa e' applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni e in occasione di queste. Le agevolazioni disposte dal presente articolo si applicano alle fusioni di societa' ed alle concentrazioni di aziende sociali, che siano deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che in caso di concentrazione questa si attui in una societa' o in un ente assoggettabile alla imposta di cui al primo comma dell'articolo 1. Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazione di societa' in enti economici di diritto pubblico, che sia deliberata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che sia preventivamente autorizzata dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'ente pubblico.