Art. 29.

  Gli  atti  di  fusione delle societa' nazionali, di qualunque tipo,
regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente
legge,   e   aventi   per  oggetto  lo  esercizio  di  una  attivita'
commerciale,  nonche' le concentrazioni di aziende sociali effettuate
mediante  apporto di attivita' in societa' esistenti o da costituire,
sono  soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.
L'imposta  fissa  e'  applicabile  anche  ai contemporanei aumenti di
capitale  deliberati  per facilitare le fusioni e le concentrazioni e
in occasione di queste.
  Le  agevolazioni  disposte  dal presente articolo si applicano alle
fusioni  di  societa'  ed alle concentrazioni di aziende sociali, che
siano  deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, a condizione che in caso di concentrazione questa si
attui in una societa' o in un ente assoggettabile alla imposta di cui
al primo comma dell'articolo 1.
  Le   agevolazioni   di  cui  sopra  competono  anche  nel  caso  di
concentrazione di societa' in enti economici di diritto pubblico, che
sia  deliberata  entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  ed a condizione che sia preventivamente autorizzata
dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'ente pubblico.