Art. 3.

  La imposta istituita con la presente legge non si applica:
    1)  alle  societa'  cooperative  di  lavoro  e  di consumo e loro
consorzi  e  a  quelle  aventi per scopo la prima trasformazione o la
manipolazione  dei  prodotti  agricoli  dei  soci  conferiti  da soci
produttori,  ancorche' provvedano alla vendita dei prodotti per conto
dei  soci  stessi,  nonche'  alle societa' cooperative di servizi tra
coltivatori diretti, se il capitale sociale versato non superi lire 4
milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'art. 4, non superi
gli  8  milioni.  L'esenzione compete sempreche' le cooperative siano
rette con i principi e la disciplina della mutualita' e nello statuto
siano  espressamente  previste  le  condizioni di cui all'art. 26 del
decreto  legislativo  14  dicembre  1947,  n.  1577,  ratificato, con
modificazioni,  dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, L'esenzione non si
applica   quando   l'Amministrazione  finanziaria,  constati  che  le
condizioni  indicate  alle  lettere  a) e b) del predetto art. 26 non
sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;
    2)   alle   societa'  cooperative  a  responsabilita'  illimitata
sempreche'  forniscano  beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto
ai  propri  soci.  Esse possono compiere operazioni con estranei solo
quando   le   leggi  speciali  lo  prevedono  espressamente  ed  alle
condizioni e colle limitazioni stabilite dalle leggi stesse;
    3)  alle  Regioni,  alle  Province,  ai  Comuni,  alle  Camere di
commercio,  alle  Aziende  dello Stato, di cui agli articoli 145, 146
del  Regolamento  silla  contabilita' dello Stato approvato con regio
decreto  23  maggio 1924, n. 827, delle Regioni, delle Province e dei
Comuni  e  relativi  Consorzi  che  gestiscono  di fatto in regime di
monopolio servizi di interesse pubblico;
    4)  ai  consorzi  di  bonifica,  miglioramento, irrigazione e per
opere idrauliche e alle partecipanze e Universita' agrarie;
    5) all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (I.
N. C. I. S.), alla gestione I. N. A.-Casa, agli Istituti autonomi per
le  case popolari e alle Aziende autonome di case popolari dipendenti
da Regioni, Province e Comuni;
    6)  alle opere pie e agli istituti ed enti pubblici di previdenza
e  di assistenza sociale, nonche' agli enti il cui fine e' equiparato
per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
    7) alle societa' di mutuo soccorso;
    8) agli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro;
    9)  ai  corpi  scientifici,  alle  accademie,  alle  fondazioni e
associazioni  storiche,  letterarie,  scientifiche,  di  esperienze e
ricerche  aventi  scopi  esclusivamente cui turali e agli istituti di
studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini ne'
attivita' di lucro.