Art. 3. La imposta istituita con la presente legge non si applica: 1) alle societa' cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi e a quelle aventi per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci conferiti da soci produttori, ancorche' provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, nonche' alle societa' cooperative di servizi tra coltivatori diretti, se il capitale sociale versato non superi lire 4 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'art. 4, non superi gli 8 milioni. L'esenzione compete sempreche' le cooperative siano rette con i principi e la disciplina della mutualita' e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria, constati che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto art. 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni; 2) alle societa' cooperative a responsabilita' illimitata sempreche' forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci. Esse possono compiere operazioni con estranei solo quando le leggi speciali lo prevedono espressamente ed alle condizioni e colle limitazioni stabilite dalle leggi stesse; 3) alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, alle Aziende dello Stato, di cui agli articoli 145, 146 del Regolamento silla contabilita' dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e relativi Consorzi che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico; 4) ai consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche e alle partecipanze e Universita' agrarie; 5) all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (I. N. C. I. S.), alla gestione I. N. A.-Casa, agli Istituti autonomi per le case popolari e alle Aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Province e Comuni; 6) alle opere pie e agli istituti ed enti pubblici di previdenza e di assistenza sociale, nonche' agli enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; 7) alle societa' di mutuo soccorso; 8) agli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro; 9) ai corpi scientifici, alle accademie, alle fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente cui turali e agli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini ne' attivita' di lucro.