Art. 30.

  L'imposta   di   registro   e   quella  ipotecaria  sugli  atti  di
trasformazione di societa' per azioni e a responsabilita' limitata in
accomandita  semplice o in nome collettivo o in societa' semplice, di
assegnazione  ai  soci,  in  seguito a liquidazione delle societa' di
ogni  specie, comprese quelle azionarie, gia' regolarmente costituite
alla  data  del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono dovute nella
misura  fissa  minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle
operazioni  ed anche se in caso di liquidazione le assegnazioni siano
superiori alla quota di diritto.