Art. 30. L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di trasformazione di societa' per azioni e a responsabilita' limitata in accomandita semplice o in nome collettivo o in societa' semplice, di assegnazione ai soci, in seguito a liquidazione delle societa' di ogni specie, comprese quelle azionarie, gia' regolarmente costituite alla data del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dovute nella misura fissa minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle operazioni ed anche se in caso di liquidazione le assegnazioni siano superiori alla quota di diritto.