Art. 31.

  Le  societa'  cooperative di produzione, di lavoro e loro consorzi,
le  societa'  cooperative di consumo, quelle agricole di conduzione e
di servizi, quelle di pescatori, di abitazione a proprieta' indivisa,
di   trasporto,   quelle  di  manipolazione,  di  trasformazione,  di
stagionatura di prodotti agricoli, in origine regolarmente costituite
ma  attualmente  non regolari per scadenza del termine di durata e le
societa' di fatto o comunque irregolari, perseguenti fini e svolgenti
attivita'  esclusivamente  sportivi,  o  aventi  scopi  ed  attivita'
esclusivamente  di  beneficenza,  potranno regolarizzarsi entro il 31
dicembre  1954  pagando  la  sola  tassa  fissa  minima di registro e
ipotecaria sugli atti relativi.
  Potranno  inoltre  fondersi,  concentrarsi,  trasformarsi, ai sensi
degli  articoli  29  e  30,  fruendo  delle  agevolazioni  tributarie
previste  negli  articoli  stessi,  purche' i mutamenti si realizzino
pure entro il 31 dicembre 1954.