Art. 32.

  L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti
in  societa'  di  beni  immobili  o  di  altri  diritti  immobiliari,
stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno
richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923,
  n. 3269,   e  successive  modificazioni,  e'  dovuta  nella  misura
    seguente: a) per valori fino a lire un milione, 2 per cento;
    b)  per  la  parte di valore che supera un milione di lire, 5 per
cento;
    c)   se   il  trasferimento  avvenga  entro  tre  anni  da  altro
trasferimento  a  titolo  oneroso  dello  stesso  immobile  o diritto
immobiliare sul quale siasi pagata l'imposta normale di passaggio: le
stesse imposte di cui alle lettere a) e b) ridotte di un quarto, fino
a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;
    d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:
per le prime lire 1000, lire 20; per ogni 1000 lire in piu', lire 10.