Art. 32. L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in societa' di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella misura seguente: a) per valori fino a lire un milione, 2 per cento; b) per la parte di valore che supera un milione di lire, 5 per cento; c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata l'imposta normale di passaggio: le stesse imposte di cui alle lettere a) e b) ridotte di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento; d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: per le prime lire 1000, lire 20; per ogni 1000 lire in piu', lire 10.