Art. 34.

  L'imposta   proporzionale   sul   trasferimento  di  navi,  di  cui
all'articolo  3 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre
1923,  n.  3269,  e  successive modificazioni, e' dovuta nella misura
dello  0,50  per  cento, in tutte le ipotesi contemplate nel predetto
articolo.