Art. 35.

  L'imposta proporzionale per il conferimento in societa' di denaro o
di beni mobili o di contratti di locazione di cose o di opere, di cui
all'articolo  81,  lettera  a),  della  tariffa  allegato  A al regio
decreto  30 dicembre 1923, n. 3269, e' dovuta nella misura dell'1 per
cento.
  L'imposta   proporzionale   per  il  conferimento  in  societa'  di
stabilimenti  od  opifici  industriali  di cui al citato articolo 81,
lettera  b),  della  tariffa  allegato A al regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3269, e' dovuta nella misura del 2,50 per cento.