Art. 35. L'imposta proporzionale per il conferimento in societa' di denaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o di opere, di cui all'articolo 81, lettera a), della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e' dovuta nella misura dell'1 per cento. L'imposta proporzionale per il conferimento in societa' di stabilimenti od opifici industriali di cui al citato articolo 81, lettera b), della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e' dovuta nella misura del 2,50 per cento.