Art. 36. Il testo dell'articolo 108 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e' sostituito dal seguente: "Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni di societa' nazionali ed estere, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con azioni ed obbligazioni - imposta fissa lire 200". Gli articoli 10 e 11 della tabella E allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituiti dai seguente testo unificato: "Azioni, obbligazioni ed altri titoli di societa' nazionali ed estere e atti relativi alle operazioni per la negoziazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli anzidetti. Se per la negoziazione fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dai detti titoli, l'atto o scrittura dovranno registrarsi ai sensi dell'articolo 108 della tariffa allegato A, modificato dal primo comma del presente articolo. L'esenzione non ha luogo quando le azioni, obbligazioni ed altri titoli formino oggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi, nei quali casi saranno dovute le imposte di cui alle parti II e III della tariffa allegato A".