Art. 36.

  Il  testo  dell'articolo  108  della  tariffa  allegato  A al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e' sostituito dal seguente:
  "Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed
obbligazioni  di  societa'  nazionali ed estere, quando il prezzo sia
pagato  nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con azioni ed
obbligazioni - imposta fissa lire 200".
  Gli articoli 10 e 11 della tabella E allegata al regio decreto 30
  dicembre   1923,  n.  3269,  sono  sostituiti  dai  seguente  testo
  unificato:
"Azioni, obbligazioni ed altri titoli di societa' nazionali ed
estere  e  atti  relativi  alle  operazioni per la negoziazione delle
azioni, delle obbligazioni e dei titoli anzidetti.
  Se  per  la  negoziazione  fosse  stipulato  un atto pubblico o una
scrittura  privata  separata  dai  detti  titoli,  l'atto o scrittura
dovranno   registrarsi  ai  sensi  dell'articolo  108  della  tariffa
allegato A, modificato dal primo comma del presente articolo.
  L'esenzione  non  ha  luogo quando le azioni, obbligazioni ed altri
titoli  formino  oggetto  di  sentenze  o  di  trasferimenti a titolo
gratuito  per atto tra vivi, nei quali casi saranno dovute le imposte
di cui alle parti II e III della tariffa allegato A".