Art. 37.

  Le  disposizioni  contenute  negli  articoli  32,  33,  34  e 35 si
applicano  agli  atti che saranno stipulati dopo la entrata in vigore
della  presente  legge,  agli  atti stipulati in data anteriore per i
quali  alla  data di entrata in vigore della presente legge non fosse
ancora  scaduto  il  termine  normale  di  registrazione e questa sia
eseguita   entro   tale   termine,  nonche'  agli  atti  soggetti  ad
approvazione  o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno sotto
l'impero di questa legge.