Art. 37. Le disposizioni contenute negli articoli 32, 33, 34 e 35 si applicano agli atti che saranno stipulati dopo la entrata in vigore della presente legge, agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonche' agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.