Art. 38. La maggiore entrata netta derivante per l'esercizio finanziario 1953-54 dalla presente legge sara' devoluta: a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio medesimo derivante dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane; b) per lire miliardi, ai reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I. N. A-Casa; c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio medesimo per le erogazioni di cui all'art. 31, penultimo comma, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani; d) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennita' di caropane.