Art. 38.

  La  maggiore  entrata  netta  derivante per l'esercizio finanziario
1953-54 dalla presente legge sara' devoluta:
    a)  per  lire  8  miliardi,  a  copertura  della  spesa  relativa
all'esercizio medesimo derivante dal provvedimento per l'eliminazione
delle abitazioni malsane;
    b) per lire miliardi, ai reintegro nell'originaria misura di lire
15  miliardi  stabilita dall'art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n.
43,  del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a
favore della gestione I. N. A-Casa;
    c)   per  lire  2  miliardi,  ad  aumento  della  spesa  relativa
all'esercizio   medesimo  per  le  erogazioni  di  cui  all'art.  31,
penultimo  comma,  lettera  d),  della  legge 25 luglio 1952, n. 991,
concernente provvedimenti in favore dei territori montani;
    d)  per  lire  3  miliardi,  ad  aumento  dello  stanziamento del
capitolo  n.  147 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno  per  l'esercizio  finanziario  1953-54,  concernente la
maggiorazione  sul  trattamento  assistenziale  complessivo  a favore
degli  iscritti  nelle  liste  dei  poveri  e degli assistiti in modo
continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della
soppressa indennita' di caropane.