Art. 39. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a S. Vincent, addi' 6 agosto 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - - VILLABRUNA - GAVA - DE PIETRO - VANONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO