Art. 39.

  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri
decreti,  negli  stati  di  previsione  della  spesa  dei  competenti
Ministeri,  le  somme  di  cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo
precedente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a S. Vincent, addi' 6 agosto 1954

                               EINAUDI

                                                SCELBA - TREMELLONI -
                                                - VILLABRUNA - GAVA -
DE PIETRO - VANONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO