Art. 4. Il patrimonio imponibile e' costituito dalla somma dei seguenti elementi: a) capitale sottoscritto e versato delle societa' o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio; b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passivita' ed a favore di terzi; c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo. Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono: a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo; b) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo gia' decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile. Nei confronti delle societa' ed associazioni estere, considerate nel secondo comma dell'art. 2, il capitale imponibile e' costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai capitali complessivi impiegati nello Stato, ove questi siano superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno.