Art. 4.

  Il  patrimonio  imponibile  e'  costituito dalla somma dei seguenti
elementi:
    a)  capitale  sottoscritto  e versato delle societa' o patrimonio
netto degli altri enti risultante dal bilancio;
    b)   riserve  ordinarie  e  straordinarie  di  qualsiasi  natura,
risultanti  dal  bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria,
con  esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di
specifici oneri e passivita' ed a favore di terzi;
    c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.
  Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:
    a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;
    b) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei
beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente
al tempo gia' decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di
ammortamento   finanziario   concorrono   a   formare  il  patrimonio
imponibile.
  Nei  confronti  delle  societa' ed associazioni estere, considerate
nel  secondo  comma dell'art. 2, il capitale imponibile e' costituito
da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai
capitali   complessivi   impiegati  nello  Stato,  ove  questi  siano
superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno.