Art. 5.

  Il  reddito  imponibile  e'  costituito  dalla  somma algebrica dei
seguenti elementi:
    a)  risultato  positivo  o  negativo  dell'accertamento  ai  fini
dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B.
  Per  le societa' cooperative di consumo non si dovranno comprendere
nel reddito, agli effetti di questa imposta, i ristorni che a fine di
esercizio  vengono  restituiti  agli  acquirenti  soci in proporzione
degli acquisti fatti;
    b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali
dei   terreni,  maggiorati  con  i  coefficienti  stabiliti  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva;
    c)  redditi  dei  fabbricati,  valutati  a  norma  della  legge 4
novembre 1951, n. 1219;
    d)  interessi  attivi,  non  valutati  nella  determinazione  del
reddito  di  categoria  B della societa' o dell'ente, compresi quelli
relativi  a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da
partecipazioni  e  ogni  altro  reddito non compreso nelle precedenti
lettere a), b) e c) con detrazione delle spese e passivita' afferenti
a  tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto
di categoria B;
    e)  stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice
rimborso  di  spesa,  corrisposti ad amministratori della societa', o
dell'ente od a soci, quando eccedono le normali retribuzioni valutate
ogni  volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi
di lavoro per i prestatori d'opera che svolgono mansioni della stessa
natura  nella  medesima  azienda  o  in  aziende similari, e le somme
relative  siano  state ammesse in detrazione nella determinazione del
reddito   di  categoria  B  della  societa'  o  dell'ente:  salvo  le
retribuzioni  corrisposte  ai  soci  lavoratori  delle cooperative di
lavoro  e  loro  consorzi  ed ai lavoratori ausiliari impiegati nelle
stesse  in  misura  non  superiore al 20 per cento della mano d'opera
complessivamente impiegata.
  Ai  fini  del presente articolo si computano anche i redditi che in
forza  di  leggi  speciali  sono  esenti  dalle imposte relative, ivi
compresi  quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono
di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta.
  Dall'importo   che  risulta  si  detraggono  le  imposte  ordinarie
afferenti i redditi, ancorche' riguardanti i tre esercizi precedenti,
di  cui  non  si  sia  tenuto  conto nella determinazione dei redditi
indicati nel primo comma.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche nei
confronti  delle  societa'  ed  associazioni  estere  considerate nel
secondo comma dell'art. 2.