Art. 6.

  L'imposta  si  applica  con  l'aliquota  dello  0,75  per cento sul
patrimonio  imponibile  indicato nell'art. 4 e del 15 per cento sulla
parte del reddito indicato nell'articolo 5, che eccede il 6 per cento
del patrimonio imponibile.
  Per  le  cooperative  e  loro  consorzi  di  cui  all'art. 3, n. 1,
soggette  all'imposta,  questa  si  applica  sul patrimonio eccedente
l'importo di lire 5 milioni e, sulla parte di reddito che ecceda il 6
per  cento  del  patrimonio  determinato  ai  sensi  dell'art. 4, con
aliquota   ridotta   al  7,50  per  cento,  sempreche'  ricorrano  le
condizioni  previste dall'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre
1947, n. 1577, lettere a) e b).
  Le  norme  di  cui  al  comma precedente si applicano alle societa'
cooperative  costituite  per  legge  o in adempimento di disposizioni
legislative, a fini di utilita' sociale o di pubblico interesse.