Art. 6. L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indicato nell'art. 4 e del 15 per cento sulla parte del reddito indicato nell'articolo 5, che eccede il 6 per cento del patrimonio imponibile. Per le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 3, n. 1, soggette all'imposta, questa si applica sul patrimonio eccedente l'importo di lire 5 milioni e, sulla parte di reddito che ecceda il 6 per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'art. 4, con aliquota ridotta al 7,50 per cento, sempreche' ricorrano le condizioni previste dall'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere a) e b). Le norme di cui al comma precedente si applicano alle societa' cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative, a fini di utilita' sociale o di pubblico interesse.