Art. 7.

  Quando  dalla somma degli elementi indicati nell'art. 5 risulta una
perdita,  l'imposta  e' ridotta in ragione di dieci volte il rapporto
tra   tale  perdita  e  l'ammontare  del  patrimonio  imponibile.  La
riduzione  non  puo'  in  alcun  caso  superare il 90 per cento della
imposta commisurata ai patrimonio imponibile.