Art. 8.

  L'imposta  e' ridotta del 40 per cento nei confronti delle societa'
ed  enti, di cui al primo comma del successivo art. 9, che rispondono
ai seguenti requisiti:
    a)   abbiano   per   oggetto   esclusivamente:   l'assunzione  di
partecipazioni  in  altre  societa'  ed  enti,  il finanziamento e il
coordinamento  tecnico e finanziario delle societa' ed enti nei quali
partecipano,  la  compravendita,  il  possesso,  la  gestione  ed  il
collocamento di titoli pubblici e privati;
    b)  non  svolgano  di fatto altre attivita' al di fuori di quelle
indicate alla precedente lettera a);
    c)  posseggano  titoli  azionari  per  un  importo che risulti in
inventario   e  in  bilancio  non  inferiore  al  60  per  cento  del
complessivo   valore  dei  cespiti  iscritti  nell'inventario  e  nel
bilancio medesimi;
    d)  iscrivano  nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi
degli  articoli  2423  e seguenti del Codice civile, o ai sensi delle
speciali  disposizioni  che  li  regolano,  i  titoli  posseduti, con
distinta  indicazione  dei  titoli  emessi  dallo  stesso soggetto ed
aventi  uguali  caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi
attribuito in bilancio;
    e)  siano iscritti in apposito albo presso l'Ufficio di vigilanza
delle aziende di credito.
  Il  requisito  indicato  alla  lettera  d)  del comma precedente e'
richiesto  per i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo l'entrata
in vigore della presente legge.
  Il requisito indicato dalla lettera e) del primo comma del presente
articolo e' richiesto a decorrere dal 1 gennaio 1955.
  La   riduzione   dell'imposta   non   si   applica   se  nel  corso
dell'esercizio  annuale  della  societa' o ente, sulle cui risultanze
l'imposta  e'  dovuta  ai  sensi dell'art. 2 della presente legge, e'
venuto  meno  uno dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del
primo  comma,  o  se  il  relativo bilancio non risponde al requisito
indicato dalla lettera d) del primo comma.