Art. 8. L'imposta e' ridotta del 40 per cento nei confronti delle societa' ed enti, di cui al primo comma del successivo art. 9, che rispondono ai seguenti requisiti: a) abbiano per oggetto esclusivamente: l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed enti, il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle societa' ed enti nei quali partecipano, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati; b) non svolgano di fatto altre attivita' al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera a); c) posseggano titoli azionari per un importo che risulti in inventario e in bilancio non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nell'inventario e nel bilancio medesimi; d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio; e) siano iscritti in apposito albo presso l'Ufficio di vigilanza delle aziende di credito. Il requisito indicato alla lettera d) del comma precedente e' richiesto per i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Il requisito indicato dalla lettera e) del primo comma del presente articolo e' richiesto a decorrere dal 1 gennaio 1955. La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio annuale della societa' o ente, sulle cui risultanze l'imposta e' dovuta ai sensi dell'art. 2 della presente legge, e' venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera d) del primo comma.