Art. 4.

  Il pagamento delle tasse di concessione governativa istituite dalla
presente  legge  deve  essere  effettuato  dal contribuente, in unica
soluzione  entro  il  31  gennaio di ciascun anno, insieme col canone
annuo  di  abbonamento  alle  radiodiffusioni o con la prima rata del
canone  stesso  in caso di pagamento rateale, esclusivamente mediante
versamento sul conto corrente postale intestato:
    1)  all'Ufficio  del  registro  competente  per territorio, per i
versamenti   relativi   al   rinnovo  di  abbonamento  ordinari  alle
radioaudizioni,  servendosi  dei  moduli  di versamento contenuti nel
libretto di iscrizione;
    2)  all'Ufficio  del  registro "Abbonamenti Radio" di Torino, per
gli abbonamenti alle trasmissioni televisive.
  Per  gli  abbonamenti  speciali  alle  radioaudizioni, il pagamento
della tassa di concessione governativa, deve essere effettuato presso
il competente Ufficio del registro del luogo in cui la convenzione di
abbonamento  e' stata stipulata, in modo ordinario ai sensi dell'art.
3  del  testo  unico  delle  leggi  vigenti in materia di tasse sulle
concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo
1953, n. 112.
  Salvo  quanto  stabilito  nel successivo art. 5, il pagamento della
tassa  di concessione governativa dovuta per i nuovi abbonamenti alle
radioaudizioni  deve  essere  eseguito,  in  uno  col rateo di canone
dovuto,  mediante  versamento sul conto corrente postale intestato al
Primo  Ufficio  Bollo  di  Torino; nel caso di nuovi abbonamenti alle
trasmissioni televisive, il pagamento va effettuato, in uno col rateo
del  canone  dovuto,  nei  modi  di  cui  al n. 2 del primo comma del
presente articolo.