Art. 4. Il pagamento delle tasse di concessione governativa istituite dalla presente legge deve essere effettuato dal contribuente, in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, insieme col canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni o con la prima rata del canone stesso in caso di pagamento rateale, esclusivamente mediante versamento sul conto corrente postale intestato: 1) all'Ufficio del registro competente per territorio, per i versamenti relativi al rinnovo di abbonamento ordinari alle radioaudizioni, servendosi dei moduli di versamento contenuti nel libretto di iscrizione; 2) all'Ufficio del registro "Abbonamenti Radio" di Torino, per gli abbonamenti alle trasmissioni televisive. Per gli abbonamenti speciali alle radioaudizioni, il pagamento della tassa di concessione governativa, deve essere effettuato presso il competente Ufficio del registro del luogo in cui la convenzione di abbonamento e' stata stipulata, in modo ordinario ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112. Salvo quanto stabilito nel successivo art. 5, il pagamento della tassa di concessione governativa dovuta per i nuovi abbonamenti alle radioaudizioni deve essere eseguito, in uno col rateo di canone dovuto, mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Primo Ufficio Bollo di Torino; nel caso di nuovi abbonamenti alle trasmissioni televisive, il pagamento va effettuato, in uno col rateo del canone dovuto, nei modi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo.