Art. 5.

  Non  sono soggetti alla tassa di concessione governativa dovuta per
la  prima  iscrizione  e  limitatamente  all'anno solare in cui detta
iscrizione   viene   effettuata   coloro   che  acquistino  presso  i
rivenditori   autorizzati   un   apparecchio   radiofonico   nuovo  e
contraggano   per   la  prima  volta  un  abbonamento  alle  relative
trasmissioni.
  Gli  acquirenti  di un apparecchio televisivo nuovo che contraggano
per  la  prima  volta  un abbonamento alle relative trasmissioni sono
esonerati  dal  tributo  per  l'anno solare d'iscrizione e per quello
immediatamente successivo.