Art. 2.

  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla
data  della  firma dell'Accordo indicato nell'articolo precedente, in
conformita' al disposto dell'art. 23 dell'Accordo stesso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale  delle  e  dei  decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 marzo 1956

                               GRONCHI

                                           SEGNI - MARTINO - TAMBRONI
                                               - MEDICI - VIGORELLI -
                                                           MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1956
  Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 78. - CARLOMAGNO