Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data della firma dell'Accordo indicato nell'articolo precedente, in conformita' al disposto dell'art. 23 dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - MEDICI - VIGORELLI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 78. - CARLOMAGNO