(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
 
  (1) La Commissione tedesca con l'assistenza del Ministero del 
Lavoro organizza il trasporto dei lavoratori alle sedi  degli  Uffici
del lavoro tedeschi competenti per i luoghi di impiego;  tali  Uffici
provvedono all'ulteriore inoltro dei lavoratori ai rispettivi  datori
di  lavoro.  Se  del  caso,  i  lavoratori  possono  essere   avviati
direttamente dal luogo di partenza in Italia ai rispettivi datori  di
lavoro. 
  (2) I lavoratori ricevono un vettovagliamento commisurato alla 
durata del viaggio ed una somma  in  denaro  per  piccole  spese;  il
vettovagliamento puo' essere sostituito da  un'equivalente  somma  in
denaro.