Articolo 10 (1) La Commissione tedesca con l'assistenza del Ministero del Lavoro organizza il trasporto dei lavoratori alle sedi degli Uffici del lavoro tedeschi competenti per i luoghi di impiego; tali Uffici provvedono all'ulteriore inoltro dei lavoratori ai rispettivi datori di lavoro. Se del caso, i lavoratori possono essere avviati direttamente dal luogo di partenza in Italia ai rispettivi datori di lavoro. (2) I lavoratori ricevono un vettovagliamento commisurato alla durata del viaggio ed una somma in denaro per piccole spese; il vettovagliamento puo' essere sostituito da un'equivalente somma in denaro.