Articolo 11 Il Ministero del Lavoro informa i lavoratori italiani che immediatamente dopo il loro ingresso nel territorio della Repubblica federale essi sono tenuti a notificare il loro arrivo alle Autorita' della Polizia degli stranieri incaricate di farne la registrazione; inoltre che entro i tre giorni dal loro arrivo e comunque prima di assumere l'impiego, essi dovranno presentare alla Autorita' incaricata della Polizia degli stranieri domanda di rilascio del permesso di soggiorno.