Articolo 13 La procedura per il reclutamento ed il collocamento stabilita, nel presente Accordo viene applicata anche quando nelle richieste di lavoro (articolo 4, comma 1) i datori di lavoro tedeschi richiedono nominativamente lavoratori italiani, in base a rapporti personali. Per comprovare l'idoneita' professionale e' pero' sufficiente la presentazione alla Commissione tedesca dell'attestato della preselezione professionale ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo.