(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
 
  La procedura per il reclutamento ed il collocamento stabilita, nel 
presente Accordo viene applicata  anche  quando  nelle  richieste  di
lavoro (articolo 4, comma 1) i datori di lavoro  tedeschi  richiedono
nominativamente lavoratori italiani, in base  a  rapporti  personali.
Per comprovare l'idoneita'  professionale  e'  pero'  sufficiente  la
presentazione   alla   Commissione   tedesca   dell'attestato   della
preselezione professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del  presente
Accordo.