Articolo 16 (1) I lavoratori italiani che desiderano farsi raggiungere dai familiari, possono inoltrare domanda, per ottenere l'assicurazione del rilascio del permesso di soggiorno a favore dei loro familiari, presso le Autorita' della Polizia degli stranieri qualora esibiscano un attestato ufficiale circa la disponibilita' di un alloggio adeguato alla composizione della famiglia. Tali Uffici esamineranno benevolmente le domande e decideranno in merito nel piu' breve tempo possibile. (2) Le suddette disposizioni non trovano applicazione nei riguardi dei lavoratori menzionati nell'articolo 12. (3) La Commissione tedesca comunichera' al Ministero del Lavoro i nomi dei familiari cui l'Autorita' della Polizia, degli stranieri hanno assicurato il rilascio del permesso di soggiorno.