Articolo 17 (1) Il Governo italiano assumera' le spese per la preselezione professionale e sanitaria, il vitto, l'alloggio e il viaggio dei lavoratori italiani su territorio italiano. (2) Le spese riguardanti la Commissione tedesca e la sua attivita', le spese per il viaggio dei lavoratori italiani dal confine italiano al luogo di lavoro nonche' le prestazioni fornite ai sensi dell'articolo 10 comma 2 sono anticipate dalla Bundesanstalt e fanno carico ai datori di lavori interessati mediante pagamento di una somma forfettaria; in questa somma e' compreso un contributo per spese amministrative corrispondente a quello di 700 lire che allo stesso titolo versera' il lavoratore italiano all'atto della sua assunzione.