(Accordo-art. 17)
                             Articolo 17 
 
  (1) Il Governo italiano assumera' le spese per la preselezione 
professionale e sanitaria, il vitto,  l'alloggio  e  il  viaggio  dei
lavoratori italiani su territorio italiano. 
  (2) Le spese riguardanti la Commissione tedesca e la sua attivita', 
le spese per il viaggio dei lavoratori italiani dal confine  italiano
al  luogo  di  lavoro  nonche'  le  prestazioni  fornite   ai   sensi
dell'articolo 10 comma 2 sono anticipate dalla Bundesanstalt e  fanno
carico ai datori di lavori  interessati  mediante  pagamento  di  una
somma forfettaria; in questa somma  e'  compreso  un  contributo  per
spese amministrative corrispondente a quello di  700  lire  che  allo
stesso titolo versera' il  lavoratore  italiano  all'atto  della  sua
assunzione.