(Accordo-art. 19)
                             Articolo 19 
 
  (1) I due Governi istituiscono una Commissione Mista composta al 
massimo  di  tre  rappresentanti  per  ognuna  delle  due  parti.   I
rappresentanti possono essere assistiti da esperti. 
  (2) La Commissione Mista ha il compito: 
    a) di esaminare e regolare questioni eventualmente risultanti 
dall'esecuzione del presente  Accordo;  se  necessario  proporra'  di
modificare il presente Accordo; 
    b) di presentare proposte per armonizzare le disposizioni del 
presente Accordo con gli impegni internazionali  che  i  due  Governi
assumeranno in avvenire su base multilaterale; 
    c) di proporre una regolamentazione speciale per il carico delle 
spese per il viaggio di ritorno dei lavoratori  di  cui  all'articolo
12, qualora uno dei due Governi ne esprima il desiderio; 
    d) di prendere in esame e apportare eventuali modifiche al 
modello di contratto di lavoro di cui all'allegato 4, se uno dei  due
Governi lo desideri. 
  (3) Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione 
delle disposizioni del presente Accordo  dovranno  essere  sottoposte
alla Commissione Mista, che si pronunziera' in merito entro due mesi. 
  (4) La Commissione Mista si riunira' su richiesta di fino dei due 
Governi in Italia o nella Repubblica federale. 
  (5) Le disposizioni di cui al presente articolo non escludono la 
possibilita' di intese dirette tra i Ministeri italiani competenti  e
il Ministero Federale del  Lavoro,  in  materia  di  interpretazione,
esecuzione e modifica del presente Accordo.