Articolo 19 (1) I due Governi istituiscono una Commissione Mista composta al massimo di tre rappresentanti per ognuna delle due parti. I rappresentanti possono essere assistiti da esperti. (2) La Commissione Mista ha il compito: a) di esaminare e regolare questioni eventualmente risultanti dall'esecuzione del presente Accordo; se necessario proporra' di modificare il presente Accordo; b) di presentare proposte per armonizzare le disposizioni del presente Accordo con gli impegni internazionali che i due Governi assumeranno in avvenire su base multilaterale; c) di proporre una regolamentazione speciale per il carico delle spese per il viaggio di ritorno dei lavoratori di cui all'articolo 12, qualora uno dei due Governi ne esprima il desiderio; d) di prendere in esame e apportare eventuali modifiche al modello di contratto di lavoro di cui all'allegato 4, se uno dei due Governi lo desideri. (3) Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo dovranno essere sottoposte alla Commissione Mista, che si pronunziera' in merito entro due mesi. (4) La Commissione Mista si riunira' su richiesta di fino dei due Governi in Italia o nella Repubblica federale. (5) Le disposizioni di cui al presente articolo non escludono la possibilita' di intese dirette tra i Ministeri italiani competenti e il Ministero Federale del Lavoro, in materia di interpretazione, esecuzione e modifica del presente Accordo.