(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  (1) La Commissione tedesca porta a conoscenza del Ministero del 
Lavoro le offerte di impiego dei datori di lavoro tedeschi, ai  sensi
degli accordi presi con l'articolo 1 comma 3. 
  (2) Le offerte di lavoro contengono precisazioni circa il mestiere, 
il grado di qualificazione e le eventuali altre richieste del  datore
di lavoro in merito al lavoratore, il genere  di  impiego  e  la  sua
prevista durata,  le  caratteristiche  del  lavoro  da  compiere,  le
specifiche condizioni di salario e di lavoro, nonche' le possibilita'
di alloggio, di vitto ed infine altre indicazioni essenziali  per  il
lavoratore.