Articolo 4 (1) La Commissione tedesca porta a conoscenza del Ministero del Lavoro le offerte di impiego dei datori di lavoro tedeschi, ai sensi degli accordi presi con l'articolo 1 comma 3. (2) Le offerte di lavoro contengono precisazioni circa il mestiere, il grado di qualificazione e le eventuali altre richieste del datore di lavoro in merito al lavoratore, il genere di impiego e la sua prevista durata, le caratteristiche del lavoro da compiere, le specifiche condizioni di salario e di lavoro, nonche' le possibilita' di alloggio, di vitto ed infine altre indicazioni essenziali per il lavoratore.