Articolo 9 (1) La Commissione tedesca rimette ai lavoratori italiani prima della loro partenza un contratto di lavoro bilingue secondo il modello di cui all'allegato 4, firmato dal datore di lavoro o da un suo delegato debitamente autorizzato. Il contratto di lavoro deve essere firmato dal lavoratore e munito del visto della Commissione tedesca. (2) Le Autorita' italiane provvederanno a che il lavoratore ottenga un passaporto nazionale e si rechi al piu' presto possibile sul luogo di partenza. Qualora sia previsto un termine preciso di assunzione, il candidato dovra' giungere al luogo di partenza a una data che, tenuta presente la sosta e la durata del viaggio, assicuri l'inizio dell'occupazione in tempo utile. (3) La Commissione tedesca provvede a munire gratuitamente i passaporti dei lavoratori del visto tedesco di entrata se le Autorita' della Polizia, degli stranieri hanno garantito il rilascio del permesso di soggiorno. (4) Inoltre la Commissione tedesca rimette ai lavoratori un permesso di lavoro che vale allo stesso tempo come autorizzazione al datore di lavoro per la loro assunzione. Tale permesso di primo impiego e gratuito sia per il lavoratore che per il datore di lavoro; esso e' valido per la durata del contratto di lavoro e al massimo per un anno. (5) Terminato il periodo di validita' del permesso di lavoro, o nel caso di un mutamento del datore di lavoro, il lavoratore deve fare la domanda per un nuovo permesso di lavoro che non e' piu' esente da tasse. La sua occupazione ulteriore nella Repubblica federale e' disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di impiego di mano d'opera straniera.