ALLEGATO 3 Principi relativi alla natura ed alla estensione dell'esame medico da effettuarsi conformemente all'art. 7 dell'accordo. I. SCOPO E NATURA DELL'ESAME MEDICO. L'esame medico ha per scopo di accertare lo stato di salute in generale e l'idoneita' fisica del candidato per il mestiere che deve esercitare. L'esame medico si effettuera' secondo i principi qui appresso stabiliti: II. PRINCIPI GENERALI 1. Ogni candidato deve sottoporsi: a) ad un esame iniziale (preselezione) effettuato da medici italiani; b) ad un esame finale (selezione) effettuato da medici incaricati dalla Bundesanslalt. L'intervallo fra i due esami non deve essere superiore a due mesi. 2. Qualora il reclutamento si riferisca ad occupazioni che richiedano particolari capacita fisicle si stabiliranno in tempo utile e di accordo fra gli esperti medici delle due parti, le direttive speciali, se necessario, tenendo conto delle disposizioni e regolamenti vigenti nella Repubblica Federale di Germania per certi rami di attivita': 3. In ogni caso sono escluse dal reclutamento le persone che siano affette da: a) malattie ed imperfezioni che limitino considerevolmente od annullino la idoneita' al mestiere che devono esercitare; b) malattie ed imperfezioni che ostacolino considerevolmente la convivenza con altre persone; c) malattie che, se anche non limitano considerevolmente la idoneita' al mestiere, richiedano continue cure mediche; d) tubercolosi polmonare sotto tutte le sue forme anche apparentemente guarite, ad eccezione delle modiche alterazioni del seno cost-diaframmatico e le piccolo calcificazioni; e) altre malattie infettive o parassitarie contagiose; f) disturbi dell'apparato digestivo suscettibili di un aggravamento che, per effetto del cambiamento del regime alimentare, determini una diminuzione considerevole della capacita' lavorativa o che richieda cure mediche continue; g) altre infermita' suscettibili di essere aggravate da un cambiamento delle condizioni climatiche con le conseguenze indicate al punito f); h) diminuzioni considerevoli della funzione degli organi della vista e dell'udito; i) carie e paradentosi necessitanti cure mediche o dentatura con insufficiente capacita' di masticazione; sono ammesse pero' le protesi che assicurino una sufficiente capacita' di masticazione. III. PROCEDURA 1. Per ogni candidato si deve compilare un questionario medico bilingue in due esemplari (allegato 2 dell'Accordo) che debbono essere consegnati alla Commissione tedesca. a) Il questionario e' compilato inizialmente, per la preselezione, a cura dei servizi medici italiani: la parte II del questionario e' compilata in base ad un interrogatorio del medico al candidato e quest'ultimo deve confermare la correttezza delle sue dichiarazioni sottoscrivendole sullo stesso questionario alla presenza dei medico; nella parte III, colonna A del questionario, verranno annotati i risultati della preselezione. Il medico incaricato della preselezione dopo finita la visita ed espresso il suo giudizio, firmera' il referto alla fine di colonna 4. b) la parte III, colonna B e, le parti IV e V sono compilate dai medici incaricati dalla Bundesanstalt. 2. L'esame di preselezione consiste in: a) visita generale, b) esame udito e vista, c) radioscopia del torace, d) esame urina (albumina e glucosio), e) (R. W.) quando sara' ritenuto necessario. 3. L'esame di preselezione si conclude con un giudizio circa la attitudine fisica del candidato a svolgere il lavoro per il quale viene reclutato e si esprime con "IDONEO" o "NON IDONEO". Un candidato puo' essere dichiarato "idoneo" soltanto se il suo, stato di salute, sia state sufficientemente accertato all'esame di preselezione. 4. Sino a quando non sara' stabilito diversamente (ai sensi dei punti 2 e 3 della parte II del presente allegato) l'accertamento dell'idoneita' sara' uniformato ai criteri generali cui si attiene per casi analoghi il Ministero, del lavoro e della previdenza sociale. 5. 1 candidati trovati non idonei all'esame di preselezione saranno esclusi dall'esame finale. 6. L'esame finale (selezione) verra' effettuato in Italia dai medici incaricati dalla Bundesanstalt. Questo esame si basera' su referto della visita medica di preselezione. 7. Un esemplare dei questionari medici relativi ai candidati rifiutati all'esame finale (selezione) sara' trasmesso - a richiesta - all'Ispettorato medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le questioni risultanti alla preselezione e dalla selezione sanitaria dei lavoratori potranno essere esaminate e risolte direttamente fra gli esperti delle due parti. 9. Gli organi italiani di emigrazione daranno la loro piena collaborazione ai medici incaricati dalla Bundesanstalt per agevolare lo svolgimento dei rispettivi compiti.